
COME SI ARRIVA ALLA VIOLENZA DI GENERE E AL FEMMINICIDIO?
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Quali sono le principali normative che dal 1996 hanno modificato la legge italiana?
Cosa può fare una persona quando si trova ad essere vittima di abusi o violenza sessuale?
Breve introduzione
Con abuso, stupro e violenza sessuale ci si riferisce ad una vasta gamma di comportamenti che riguardano la violazione della sfera della sessualità e dell’intimità di un individuo e che sono non consensuali.
Lo stupro è un rapporto sessuale non consensuale, che viene imposto mediante violenza fisica, prevaricazione, minaccia o in condizioni in cui la vittima non è in grado di esprimere consenso (perché sotto effetto di sostanze, alcool o altre condizioni).
Per abuso e violenza sessuale si intende ogni forma di contatto sessuale non consensuale, anche se non c’è un rapporto completo. Ci si riferisce più genericamente a tutte le forme di attività sessuale che avvengono contro la volontà della persona o in situazioni in cui la persona non ha possibilità di esprimere il consenso.
Non solamente il contatto fisico, quindi, ma anche, ad esempio, l’esposizione non gradita di parti del corpo o di organi sessuali.
La violenza viene intesa verso entrambi i generi, uomo o donna, di qualunque età.
Vedremo che molte leggi sono specificamente indirizzate alla tutela della donna, poiché, in Italia, la percentuale di violenza di genere è fortemente sbilanciata in questo senso (per approfondimenti clicca qui).
La normativa in Italia
La violenza sessuale è un reato penale.
In Italia, a partire dalla legge 66 del 1996, sono state apportate una serie di modifiche normative, che vanno nella direzione di una maggiore tutale della persona che denuncia.
Con la legge 38 del 2009 vengono introdotte una serie di misure volte a tutelare anche gli atti persecutori, tra cui rientra lo stalking.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) viene firmata nel 2011 ed entra in vigore in Italia nel 2013. L’obiettivo principale è individuare strumenti per prevenire la violenza domestica, proteggere le vittime e impedire l’impunità del colpevole.
È “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza”.
La Legge 119 del 2013 ha decretato norme importanti circa i reati di stalking e violenza famigliare, ad esempio:
– l’aggravante per reati di maltrattamento commessi in famiglia, di fronte a minori
– la possibilità di ritirare la querela solo davanti ad un giudice, per garantire una maggiore tutela della donna che denuncia
Nel 2015, con la legge 212, si introducono elementi volti alla protezione di quelle persone che risultano essere vulnerabili per dipendenza affettiva, psicologica o economica dagli autori di reato.
Infine, con la più recente legge 69 del 19 giugno 2019, il legislatore ha voluto ulteriormente garantire la sicurezza di chi sporge denuncia, introducendo vincoli che evitino blocchi o intoppi nell’acquisizione di informazioni circa i reati denunciati e nello svolgimento delle indagini.
La violenza domestica
Il bisogno di una legge che tuteli in modo netto la persona che denuncia nasce principalmente dal fatto che in Italia molti casi di violenza si presentano in ambito domestico, sia da parte di familiari sia da parte del partner (Intimate partner sexual violence).
Tipicamente, la reazione alla violenza perpetuata da qualcuno che si conosce, se non dal proprio partner, è accompagnata da:
- senso di confusione e spaesamento
- vergogna
- senso di colpa
Il fatto che la persona denunciata abbia una conoscenza approfondita delle abitudini e del contesto di vita della vittima, rende la sua sicurezza personale un tema centrale.
Inoltre, non è raro che il contesto sociale e familiare in cui la persona denunciante è inserita si riveli poco supportivo, se non ostile.
1. Hai subito un abuso o una violenza sessuale?
Bisogna sporgere denuncia presso un Commissariato di Polizia Locale o presso la Procura.
La denuncia è gratuita e deve essere effettuata il prima possibile dal diretto interessato. È previsto che sia sporta da terzi solo nel caso in cui siano coinvolti minorenni.
Il procedimento penale verrà aperto da un Magistrato e vengono disposti gli atti di indagine. Vengono sentiti prima di tutto l’accusante e poi l’accusato.
Se emergono elementi di prova validi per aprire un processo, allora esso verrà avviato per richiesta del Pubblico Ministero. In questo caso si apre il dibattimento.
Se non emergono elementi di prova sufficienti, il Pubblico Ministero può richiedere il rinvio a giudizio (sarà il giudice per le indagini preliminari a valutare le prove raccolte) oppure l’archiviazione della pratica.
2. È prevista la presenza di uno psicologo?
Ad oggi la legge non prevede l’utilizzo di una valutazione psicologica per l’adulto, ma è a discrezione del Pubblico Ministero. Non è previsto un percorso di sostegno psicologico. Il colloquio di valutazione viene utilizzato principalmente quando sono coinvolti dei minorenni.
3. A chi puoi rivolgerti per chiedere aiuto?
Se non sai come muoverti, hai dei dubbi o ti manca supporto da parte di familiari e persone vicine, puoi rivolgerti ai Centri Antiviolenza.
In ogni regione d’Italia è presente una rete a supporto di chi ha subito violenza o anche solamente ha bisogno di informazioni a riguardo.
I Centri Antiviolenza offrono gratuitamente:
- accoglienza e ospitalità
- assistenza psicologica
- orientamento legale
- orientamento al lavoro
I servizi sono totalmente gratuiti e garantiscono il massimo anonimato.
Inoltre, la maggior parte offre un servizio di mediazione linguistico-culturale. Nel caso in cui non sia già disponibile, esso può essere comunque richiesto.
Bibliografia e sitografia
Minello, A., & Dalla Zuanna, G. (2020). Morire in Italia: omicidi di donne, omicidi in famiglia. Popolazione e storia, 20(2), 21-48.
Guidi, E., Magnatta, G., Guazzini, A., Meringolo, P. (2016). Intimate partner sexual violence: An overview of the problem in Italy. Australian community psychologist, 28(1).
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia
https://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/nonseidasola/centri-antiviolenza
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210